Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/06/2019 - L’omologazione del piano del consumatore può essere annullato se il debitore tiene un comportamento non idoneo a fornire garanzie sufficienti ai singoli creditori

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 9 novembre 2018, n. 10095, depositata in data 10 aprile 2019, ha confermato il proprio orientamento, annullando il decreto di omologa di un piano del consumatore, a causa del comportamento non diligente tenuto dal debitore stesso. Atteso il riconoscimento della possibilità di ricorrere in Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., come previsto nell’ordinanza 4451/2018 in riferimento all’accordo di ristrutturazione e – per estensione – al piano del consumatore, i giudici di legittimità non hanno accolto – nello specifico – il ricorso presentato dal debitore, in quanto lo stesso, con la sua condotta e l’incapacità di giustificare l’utilizzo del TFR riconosciuto, non ha mantenuto le garanzie fornite inizialmente ai creditori, non risultando più idoneo – ai sensi dell’art. 12-bis l. 3/2012 – a proseguire il piano.