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Il Consiglio di Stato, sez. VI, con la sentenza del 22 ottobre 2021, n. 7117, ha inteso precisare quale rapporto intercorra tra la domanda di compatibilità paesaggistica prevista dall’art. 1, commi 37 ss., l. 15 dicembre 2004, n. 308 e l’applicazione delle sanzioni amministrative. A tal proposito, il Collegio ha ribadito che la domanda di compatibilità paesaggistica rileva ai soli fini del conseguimento di un condono penale, con effetti di estinzione del reato ambientale, senza incidere sull’applicazione delle sanzioni amministrative, le quali, quindi, devono trovare piena attuazione. In particolare nella pronuncia è stato evidenziato come tale regola possa desumersi sia dalla lettera della legge, il citato art. 1, comma 37, l. 15 dicembre 2004, n. 308, la quale si riferisce ai soli effetti penali, senza menzionare in alcun modo quelli amministrativi, che dalla mancanza di norme di coordinamento con la disciplina in materia di condono edilizio, disciplina che è il risultato di un complesso bilanciamento di interessi e che prevede una limitazione dell’operatività del condono, nelle aree vincolate, alle sole opere conformi alle previsioni urbanistiche.