Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

10/11/2021 - COVID-19: legittima la previsione dell’obbligo vaccinale per il personale sanitario

argomento: News del mese - Diritto Amministrativo

Articoli Correlati: Obbligo vaccinale - Personale sanitario - Principio di precauzione - Principio personalista - Principio di solidarietà

Il Consiglio di Stato, sez. III, nella pronuncia del 20 ottobre 2021, n. 7045, ha affrontato la questione della legittimità della previsione dell’obbligo vaccinale con riguardo al vaccino anti Covid-19 per il personale sanitario. Il Collegio ha evidenziato come in fase emergenziale, di fronte al bisogno indifferibile di tutelare la salute pubblica contro il dilagare del contagio, il principio di precauzione, applicabile anche in ambito sanitario, operi in modo inverso rispetto all’ordinario in quanto richiede al decisore pubblico di consentire o, addirittura, imporre l’utilizzo di terapie che, pur sulla base di dati non completi - come accade nella procedura di autorizzazione condizionata, la quale ha comunque seguito tutte le quattro fasi della sperimentazione richieste dalla procedura di autorizzazione - assicurino più benefici che rischi, dal momento che il potenziale rischio di un evento avverso per un singolo individuo, rischio derivante dall’utilizzo di quel farmaco, è di gran lunga inferiore al reale nocumento che deriverebbe all’intera società dal mancato utilizzo di quel farmaco. Nella pronuncia viene chiarito che la vaccinazione obbligatoria selettiva introdotta dall’art. 4 d.l. n. 44 del 2021 per il personale medico risponde ad una chiara finalità di tutela, non solo del personale medico sui luoghi di lavoro e, dunque, a beneficio della persona, secondo il principio personalista, ma anche alla finalità di tutelare gli stessi pazienti e gli utenti della sanità, pubblica e privata, secondo il principio di solidarietà sancito dalla Costituzione, e più in particolare le categorie più fragili e i soggetti più vulnerabili (per l’esistenza di pregresse morbilità, anche gravi, come i tumori o le cardiopatie, o per l'avanzato stato di età), che sono bisognosi di cura ed assistenza, spesso urgenti, e proprio per tale ragione sono di frequente o di continuo a contatto con il personale sanitario o sociosanitario nei luoghi di cura e assistenza. Il Collegio ha inteso precisare che la ratio della citata previsione viene esplicitata in particolare nella disposizione dell’art. 4, al comma 4, dove viene richiamato espressamente il «fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza» e al comma 6, laddove viene precisato che «l’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2». Il Consiglio di Stato ha concluso affermando che nel bilanciamento tra i due valori, quello dell’autodeterminazione individuale e quello della tutela della salute pubblica, compiuto dal legislatore con la previsione dell’obbligo vaccinale nei confronti del solo personale sanitario, non vi può essere legittimo spazio né diritto di cittadinanza in questa fase di emergenza contro il virus Sars-CoV 2 per la c.d. esitazione vaccinale.