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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 20 ottobre 2021, n. 29127, ha affermato che il compenso del consulente tecnico d’ufficio deve essere posto a carico di tutte le parti coinvolte, essendo lo stesso un ausiliario del giudice e, quindi, un soggetto la cui funzione è rivolta all’interesse superiore della giustizia. Nel caso de quo, un consulente tecnico d’ufficio proponeva ricorso per l’applicazione del principio di solidarietà per il pagamento delle proprie spettanze. La Suprema Corte – accogliendo il ricorso – ha sottolineato come, in tal caso, non possa essere ritenuto valido il principio della soccombenza tra le parti, poiché il compenso dovuto al professionista trova il proprio fondamento nella natura particolare della prestazione eseguita a favore di tutti i partecipanti ex art. 61 c.p.c. Ciò significa che il principio della solidarietà e quello della soccombenza devono essere posti su piani differenti: il primo è proprio del rapporto tra il consulente tecnico d’ufficio e le parti in causa, mentre il secondo riguarda i rapporti interni tra i condebitori.