Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

10/11/2021 - La mera fideiussione non oltrepassa i limiti dei poteri di rappresentanza degli amministratori

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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La Corte di Cassazione, con ordinanza del 28 settembre 2021, n. 26239, ha affermato che per l’opponibilità al terzo contraente delle limitazioni relative al potere di rappresentanza ex art. 2475-bis, comma 2 c.c. devono sussistere due condizioni: i) la conoscenza delle limitazioni medesime da parte del terzo; ii) la presenza di un accordo fraudolento o la consapevolezza di aver stipulato un accordo potenzialmente dannoso per la società. Per ciò che concerne quest’ultimo punto, l’onere della prova risulta a carico di colui che intende far valere l’opponibilità del vizio e l’inefficacia dell’atto. Da ciò deriva che non può essere invocata l’inefficacia di una fideiussione asserendo la presunta dannosità della stessa, poiché il rischio di mancato “rientro” – insito nell’istituto considerato – si pone su di un piano differente rispetto all’art. 2475-bis, comma 2 c.c. Quest’ultimo, infatti, richiede che vi sia una valutazione del caso concreto finalizzata a raccogliere tutti i dati secondo la loro articolazione complessiva, tra cui rientra anche la prestazione di una fideiussione.