Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

05/10/2021 - Ambito (e limiti) del dovere di cooperazione per la gestione dei rischi interferenziali

argomento: News del mese - Diritto Penale

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Con sentenza n. 30792 del 6 agosto 2021 (ud. 6 maggio 2021), la Quarta sezione Penale della Suprema Corte ha sottolineato che «per affermare la sussistenza del contributo causale dell’appaltatore, secondo la clausola di equivalenza prevista dall’art. 40, comma 2, cod. pen., occorre, in primo luogo, identificare la regola di condotta violata, potendosi iscrivere efficienza causale all’essere rimasto inerte, o all’avere diversamente agito, non contrastando fattori di rischio con provvedimenti adeguati, solo allorquando, il potere impeditivo dell’evento sia collegato ad un potere di organizzazione o di disposizione su situazioni potenzialmente pericolose, che sebbene possa estrinsecarsi in oneri di natura sollecitatoria o di informazione, deve comunque riferirsi alla sfera di conoscibilità e prevedibilità del garante nella specifica situazione di fatto. Il mancato assolvimento dell’obbligo di cui all’art. 26, comma 3 d.lgs. 81/2008 da parte del committente, invero, non esonera gli appaltatori e subappaltatori dell’opera dagli oneri di cooperazione reciproca, previsti dall’art. 26, comma 2, che impongono di dare attuazione alla misure di prevenzione “incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto” [lett. a)], coordinando “gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese” [lett. b)]. Ma l’adempimento di simili prescrizioni - pur ampie - non può estendersi sino alla sostituzione dell’opera di coordinamento posta in capo al committente inadempiente, finalizzata all’eliminazione o quantomeno alla riduzione dei rischi da interferenza, potendo certamente richiedersi all’appaltatore di informare gli altri soggetti operanti nel medesimo luogo dei rischi che l’opera a loro affidata comporta e delle misure cautelative adottate per scongiurarne la realizzazione, ma non di evitare un rischio non conosciuto perché non comunicato da alcuno, né di per sé manifesto o deducibile da particolari evidenze fattuali, soprattutto quando creato da un diverso soggetto presente in cantiere, non adempiente all’onere di informare e coordinarsi con le altre imprese, tanto più se incaricato dello svolgimento di opere del tutto avulse da quella appaltata».