Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

05/10/2021 - Sulla limitata (e condizionata) incidenza della violazione delle direttive impartite dal datore di lavoro ai fini della limitazione della sua responsabilità

argomento: News del mese - Diritto Penale

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Con sentenza n. 24415 del 22 giugno 2021 (ud. 6 maggio 2021), la Quarta Sezione della Suprema Corte ha sottolineato che, pur a fronte del dovere imposto al lavoratore dall’art. 20 del T.U. 81/2001, la consapevole violazione delle direttive del datore di lavoro non è sufficiente ad esonerare quest’ultimo «dalla responsabilità per gli effetti delle violazioni delle norme cautelari volte a tutelare l’incolumità dei lavoratori. Ché, altrimenti, l’onere imposto al lavoratore di collaborare con il datore di lavoro al mantenimento della propria salute e di quella collettiva, si trasformerebbe, a mezzo di un vero e proprio rovesciamento, nell’assunzione da parte del lavoratore subordinato della posizione di garanzia, che, invece, grava sul datore di lavoro, sui suoi delegati, sui dirigenti e sul preposto, cioè su coloro che dispongono dei mezzi e dei poteri per organizzare l’attività e che, proprio per questa ragione, devono farsi carico, anche, di assicurare, eventualmente in via disciplinare, l’osservanza delle disposizioni date, nonché di quelle stabilite con l’art. 20 d.lgs. 81/2008. Il mancato adempimento da parte del dipendente agli obblighi previsti dalla disposizione, e più in generale al dovere di collaborazione, non costituisce mai, infatti, un rischio nuovo o comunque radicalmente esorbitante rispetto a quelli che il garante è chiamato a governare, ma proprio uno di quei rischi, mentre è chiaro che la condotta tenuta dal lavoratore può sempre, in quanto connotata da un atteggiamento imprudente, imperito o negligente, o ancora posta in essere in violazione di specifiche disposizioni e direttive, può concorrere nella causazione dell’evento. E come tale essere valutata in termini di colpa concorrente a quella del datore di lavoro».