Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

05/10/2021 - Revoca del porto d’armi e rispetto del principio di proporzionalità.

argomento: News del mese - Diritto Amministrativo

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Il Tar Lazio, sez. I ter, nella sentenza del 20 settembre 2021, n. 9849, con riguardo ad un provvedimento di revoca del decreto di nomina a Guardia Giurata Particolare e di revoca del porto d’armi, ha affermato la necessità che nell’adottare tali provvedimenti sia rispettato il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. Il giudice amministrativo ha dichiarato la illegittimità per violazione del principio di proporzionalità dei citati provvedimenti adottati in ragione del fatto che il destinatario degli stessi fosse stato trovato in possesso, a seguito di controllo e perquisizione, di un manganello telescopico in metallo, di un taser elettrico e di un distintivo di segnalazione manuale simile a quello in dotazione alle FF.OO. riportante la scritta Guardie Giurate – Pronto Intervento. La vicenda ha offerto l’occasione per ricordare il contenuto nel quale si sostanzia il principio di proporzionalità: tale principio impone all’amministrazione di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato e deve trovare applicazione in tre tappe progressive: sindacato sull’idoneità, sindacato sulla necessarietà e sindacato sulla proporzionalità in senso stretto o sull’adeguatezza. Il primo momento, quello dell’idoneità, concerne l’accertamento sulla idoneità dei mezzi impiegati rispetto allo scopo perseguito. Il secondo momento, quello della necessarietà, impone di scegliere tra più misure appropriate, quella meno restrittiva. Da ultimo, la proporzionalità in senso stretto o adeguatezza attiene alla valutazione comparativa tra l’interesse pubblico perseguito dall’autorità e le posizioni individuali giuridicamente protette e che si oppongono al suo perseguimento. Con riguardo al caso oggetto della pronuncia, i provvedimenti impugnati avrebbero violato il principio di proporzionalità sotto il profilo di necessarietà/adeguatezza della misura adottata. In particolare, l’amministrazione non avrebbe adeguatamente considerato l’interesse del destinatario del provvedimento oltre alle gravi ricadute in termini di privazione dei mezzi di sostentamento, per il ricorrente e per la sua famiglia, derivanti dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati, dal momento che lo stipendio da guardia giurata rappresenta l’unica fonte di reddito del nucleo familiare. Inoltre, vi sarebbe sproporzione tra il mezzo utilizzato e lo scopo perseguito, “non potendo conseguire, ad una violazione isolata che non ha dato luogo a concrete situazioni di danno o di pericolo per la sicurezza pubblica o l’incolumità individuale, la definitiva privazione delle licenze e delle autorizzazioni rilasciate molti anni prima e costantemente rinnovate dall’amministrazione”. Ad avviso del Tar, in conclusione, l’amministrazione non avrebbe fatto buon uso del potere discrezionale non avendo svolto un’adeguata ponderazione delle contrapposte esigenze, al fine di trovare la soluzione che comporti il minor sacrificio possibile e che non ecceda quanto è opportuno e necessario al fine di conseguire lo scopo prefissato.