Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

05/10/2021 - Acquisizione gratuita al patrimonio del comune dell’area ove sorge la costruzione abusiva.

argomento: News del mese - Diritto del Lavoro

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Il Consiglio di Stato, sez. VI, con la sentenza del 1° settembre 2021, n. 6190, si è occupato della questione della natura dell’acquisizione gratuita al patrimonio del comune di un’area sulla quale insiste un’opera abusiva. Ad avviso del Collegio l’acquisizione gratuita al patrimonio del comune dell’area sulla quale insiste una costruzione abusiva non costituisce né una misura strumentale per consentire al Comune di eseguire la demolizione, né una sanzione accessoria rispetto alla misura demolitoria. Essa integrerebbe, invece, una sanzione autonoma che consegue ad un duplice ordine di condotte, poste in essere da chi, dapprima esegue un’opera abusiva e, poi, non adempie all’obbligo di demolirla. Secondo il Collegio, l’effetto traslativo della proprietà dell’area in capo al comune avverrebbe ipso iure in quanto costituirebbe l’effetto automatico della mancata ottemperanza all’ingiunzione di demolire, con la conseguenza che il provvedimento di acquisizione presenterebbe una natura meramente dichiarativa, non richiedendo alcuna valutazione discrezionale da parte dell’organo pubblico. Inoltre, si legge nella sentenza, l’adozione del provvedimento di acquisizione dell’area non dovrebbe essere preceduta da una comunicazione di avvio, trattandosi di un’azione amministrativa dovuta e rigidamente vincolata, con riferimento alla quale non sono richiesti apporti partecipativi del privato. Da ultimo, il Collego ha inteso precisare che la sanzione della perdita della proprietà per inottemperanza all’ordine di remissione in pristino, pur se definita come una conseguenza di diritto dall’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001, richiede un provvedimento amministrativo che definisca l’oggetto dell’acquisizione al patrimonio comunale attraverso la quantificazione e la perimetrazione dell’area sottratta al privato.