argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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Il Tribunale di Milano, con decreto dell’8 giugno 2021, ha precisato che la finanza esterna non può essere considerata un bene proprio del debitore ex art. 14-ter e ss. legge 3/2012. Pertanto, la domanda di liquidazione del patrimonio, qualora fondata esclusivamente sull’apporto di un terzo, non può essere considerata ammissibile. Il Tribunale ha inoltre chiarito che il debitore incapiente può ora presentare domanda di esdebitazione dell’incapiente di cui all’art. 14-quaterdecies l. 3/2012, introdotta dal d.l. 137/2020, convertito dalla l. 176/2020.