argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con ordinanza del 23 febbraio 2021, n. 21992, depositata il 30 luglio 2021, ha chiarito che il mancato rispetto del termine di quindici giorni intercorrente tra la data di notifica del decreto di convocazione del debitore e quella dell’udienza prefallimentare fissata o la mancata adozione del più breve termine ex art. 15, comma 5, l.f. nelle forme di rito prescritte, ancorché possa astrattamente integrare violazione del diritto di difesa, non costituisce causa di nullità del decreto di convocazione, qualora il debitore, presentatosi all’udienza fissata, ha avuto un comportamento difensivo attivo e non ha formulato osservazioni o riserve in ordine al termine in parola o dedotto un eventuale pregiudizio subito a causa del minor tempo assegnatogli. A norma dell’art. 156, ultimo comma, c.p.c., infatti, «la nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato».