Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/09/2021 - Chiusura del concordato preventivo: il tribunale deve liquidare il compenso del commissario giudiziale.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

Articoli Correlati: concordato preventivo - chiusura per qualsiasi causa - compenso del commissario giudiziale

La Corte di Cassazione, con Sentenza del 24 giugno 2021, n. 20762, depositata il 20 luglio 2021, si è pronunciata in tema di liquidazione del compenso del commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo, affermando che, in caso di chiusura della procedura senza che questa sia sfociata nell’apertura del fallimento, si verifica un’ipotesi di ultrattività delle prerogative concorsuali e dell’organo giudiziario, restando quest’ultimo competente per la liquidazione del compenso degli ausiliari. La Suprema Corte ha, pertanto, ribadito il recente principio di diritto per cui, atteso che la liquidazione del compenso del commissario giudiziale avviene dopo la conclusione di tutte le attività, a seguito della chiusura, per qualsiasi causa, della procedura, il tribunale rimane parzialmente competente con riguardo alla liquidazione del compenso spettante al commissario giudiziale, verificandosi la decadenza dei poteri dell’organo giudiziario solo in relazione all’attività di tutela rispetto all’impresa.