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Il Tribunale di Milano, con Sentenza del 20 maggio 2021, ha affermato che le ragioni che hanno condotto alla revoca dell’amministratore di una società di capitali per giusta causa, ex art. 2383, comma 3 c.c., devono essere specificatamente esposte nella delibera assembleare, non essendo possibile una successiva deduzione di ulteriori motivazioni in sede giudiziaria. Nel caso in cui, invece, vi sia la revoca di un amministratore a tempo indeterminato di una società a responsabilità limitata senza giusta causa e congruo preavviso, deve essere applicato l’art. 1725, comma 2, c.c., che prevede il risarcimento del danno in base ai compensi che il soggetto avrebbe percepito durante il periodo di preavviso.