Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

06/07/2021 - Fallimento e interruzione del possesso “ad usucapionem”.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 4 dicembre 2020, n. 15137, depositata il 31 maggio 2021, ha affermato che, in tema di usucapione, la dichiarazione di fallimento non ha valenza di fatto interruttivo del possesso ai sensi dellʼart. 1167 c.c. In altre parole, la sentenza dichiarativa di fallimento e la sua trascrizione ai sensi dellʼart. 88, comma 2, l.f. non interrompe il tempo necessario per lʼacquisto per usucapione del diritto di proprietà sul bene immobile. Ai fini dellʼinterruzione de qua, è necessaria unʼazione specifica del curatore, volta al recupero del bene mediante spossessamento dellʼusucapente, da esperirsi nelle forme e nei modi prescritti dallʼart. 1165 e 1167 c.c.