Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/03/2019 - Sul peculato nel contesto dei rimborsi pubblici per i gruppi consiliari regionali

argomento: News del mese - Diritto Penale

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Con sentenza n. 1561 depositata il 14 gennaio 2019 (ud. dell’11 settembre 2018), la Sesta Sezione della Corte di Cassazione ha affermato innanzitutto che il presidente di un gruppo consiliare regionale riveste la qualifica di pubblico ufficiale poiché partecipa, nel suo ruolo, alle modalità progettuali ed attuative della funzione legislativa regionale, nonché alla procedura di controllo del vincolo di destinazione dei contributi erogati al gruppo. La Cassazione, riprendendo la propria giurisprudenza, ha poi precisato che non risponde del delitto di peculato (art. 314 c.p., riconosciuto nel caso concreto) il presidente del gruppo consiliare che si appropri di contributi ottenuti dall’ente di appartenenza per l’esplicazione dei compiti del proprio gruppo, impiegandoli per sostenere spese di propaganda politica o di rappresentanza, trattandosi di attività, benché non istituzionali, comunque legate da nesso funzionale con la vita e le esigenze del gruppo.