argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
Articoli Correlati: mala gestio - responsabilità - liquidazione equitativa
La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 9 aprile 2021, n. 9458, ha stabilito che, in tema di azione di responsabilità per mala gestio ex art. 146, comma 2, l.f., il danno risarcibile può essere determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l’attivo liquidato in sede fallimentare. Tale criterio può però essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa del danno, cui può farsi ricorso quando l’attore abbia allegato un inadempimento dell’amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato ed abbia indicato le ragioni che gli hanno impedito l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell’amministratore medesimo. La Suprema Corte precisa poi che non è possibile valorizzare, quale ulteriore voce del pregiudizio sofferto, l’illegittima sottrazione delle somme corrispondenti agli utili non distribuiti ai soci, atteso che la differenza tra il passivo e l’attivo sociale comprende già tale perdita.