argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
Articoli Correlati: accordo di ristrutturazione - legge 3/2012 - creditori privilegiati
La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 15 dicembre 2020, depositata in data 18 febbraio 2021, n. 4270, ha affermato che è da ritenersi omologabile l’accordo di ristrutturazione dei debiti ex artt. 7 e 9 della l. 3/2012, che non prevede l’integrale soddisfazione dei creditori muniti di privilegio, pegno e ipoteca, in quanto ammesso dalla stessa legge. La parziale soddisfazione di tali creditori è, infatti, consentita a condizione che il pagamento assicurato dalla proposta non sia inferiore alla somma realizzabile in virtù della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione dei beni sui quali il privilegio insiste, tenuto conto del valore di mercato.