argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 1° ottobre 2020, depositata in data 3 dicembre 2020, n. 34475, ha stabilito che, in caso di organo collegiale, sono chiamati a rispondere del reato di omesso versamento dell’IVA ex art. 10-ter D.lgs. n. 74/2000 tutti i membri del consiglio di amministrazione, ancorché la dichiarazione sia stata firmata dal solo presidente del consiglio. Trattasi, infatti, di responsabilità per reato omissivo proprio, esercitando gli amministratori in giudizio, anche disgiuntamente, gli ordinari poteri gestori di cui all’art. 2475 c.c., compreso quello di «eseguire pagamenti di qualunque specie» e non rilevando l’eventuale ripartizione interna delle funzioni gestorie I componenti del consiglio di amministrazione – conclude la Suprema Corte – non sono, pertanto, chiamati a rispondere del reato omissivo per applicazione dell’art. 40 c.p. (cd. responsabilità per fatto altrui), ma in quanto destinatari diretti dell’obbligo di versamento delle imposte.