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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 3 novembre 2020, n. 24285, ha chiarito che per dedurre le perdite su crediti è necessaria la definitività del venir meno della posta attiva e quindi l’inesigibilità definitiva del credito. Nel caso di specie, una s.r.l. contestava l’avviso di accertamento emesso dall’Ufficio in ordine all’indeducibilità di caparre versate per lavorazioni di terzi mai effettuate. La Suprema Corte ha ritenuto che il contribuente non abbia fornito elementi oggettivi che validassero l’irrecuperabilità del credito, giustificando il riporto nelle perdite del credito, con la semplice richiesta al fornitore della restituzione della caparra versata. Di conseguenza, l’irrecuperabilità del credito viene basata su una mera valutazione soggettiva del contribuente e non avvalorata da elementi certi come, per esempio, la chiusura della ditta fornitrice. A tale riguardo, la Suprema Corte ha formulato il seguente principio di diritto: «in tema di redditi d’impresa, le perdite sui crediti presuppongono la definitività del venir meno della posta attiva, nel senso che alla stregua di un giudizio prognostico, si ha perdita del credito quando esso è divenuto definitivamente inesigibile [...]».