Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

10/12/2020 - Sequestro preventivo e somme recuperate dal curatore dopo l’integrazione della fattispecie di reato

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 29 settembre 2020, depositata in data 11 novembre 2020, n. 31516, ha precisato che l’applicazione del sequestro preventivo (finalizzato alla confisca) dei beni, è volta a “congelare” il profitto ed il prodotto del reato, pertanto, qualora il prezzo o il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca applicata sulle predette somme (depositate sul conto corrente bancario nella disponibilità del soggetto), deve essere qualificata come confisca diretta. La ragione risiede proprio nella natura del bene che non richiede alcuna prova del nesso di derivazione diretta fra le somme oggetto di ablazione ed il reato. Ma la Suprema Corte, sul punto, ha indicato che, nell’ipotesi in cui non si abbia la prova che tali somme non siano in alcun modo derivate dal reato e quindi non rappresentino il cosiddetto il profitto del reato, queste non possono essere sottoponibili a sequestro. Nel caso di specie, infatti, sussisteva la prova evidente che il denaro, sul quale era stata applicata la misura, era stato depositato sul conto corrente dopo la data di consumazione del reato e, come tale non aggredibile. Si trattava difatti del frutto dell’attività di recupero credito effettuata da parte della curatela, dopo la consumazione del reato e, peraltro, depositato sul conto corrente intestato al fallimento data la perdita della disponibilità dei beni da parte della società in favore dei curatori.