argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 15 luglio 2020, depositata in data 9 novembre 2020, n. 31258, a riguardo dell’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 219 l.f., ha precisato che il beneficio in parola trova applicazione in riferimento al pregiudizio alla massa creditoria, qualora il medesimo possa essere accertato nella sua entità. Pertanto, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale, consistendo la condotta dell’imputato proprio nella realizzazione di un pregiudizio a carico della massa creditoria per la mancata possibile ricostruzione dello stato passivo, l’attenuante de qua non può essere applicata.