Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

10/12/2020 - L’esecuzione del concordato preventivo prosegue anche dopo la morte del debitore

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 9 settembre 2020, depositata in data 23 novembre 2020, n. 26567, ha colmato la lacuna normativa esistente (in tema di interruzione del concordato preventivo per morte del debitore), statuendo come in caso di esecuzione di un concordato preventivo liquidatorio, qualora nelle more sopraggiunga la morte del debitore, risulti applicabile (per analogia) l’art. 12 l.f. In tali casi, la procedura proseguirà nei confronti degli eredi (anche se questi abbiano accettato l’eredità con beneficio di inventario) ovvero del curatore dell’eredità giacente. La ratio dell’applicazione de qua appare di tutta evidenza nell’interesse pubblicistico della procedura, la quale (come per il fallimento) è volta a realizzare il pagamento concorsuale dei creditori dell’imprenditore in crisi e, pertanto, non può essere esposta al rischio di estinzione.