argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 9 settembre 2020, depositata in data 21 ottobre 2020, n. 22954, ha affermato che, in sede di riparto, al creditore ipotecario – ammesso al passivo del fallimento – è riconosciuta collocazione prelatizia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 54, comma 3, l.f. e 2855 c.c., esclusivamente sugli interessi convenzionali maturati nelle due annate anteriori alla dichiarazione di fallimento, nonché su quelli maturati sino alla vendita del bene sul quale insiste la prelazione, ma solo nella misura legale. Non spettano, pertanto, neppure in via chirografaria, gli interessi convenzionali dalla data di vendita alla data di deposito del riparto, trovando applicazione il principio generale di cui all’art. 55 l.f., ai sensi del quale la dichiarazione di fallimento sospende gli interessi post fallimentari.