argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale
Articoli Correlati: recesso s.a.s. - mancata pubblicizzazione - debiti sopravvenuti
La Corte di Cassazione, con Sentenza del 10 settembre 2019, n. 18829, ha ritenuto responsabile il socio accomandatario di una società in accomandita semplice per i debiti sopravvenuti, in quanto non risultava iscritto a Registro delle Imprese il recesso. La Suprema Corte ha ricordato che il socio accomandatario è responsabile verso i terzi per le obbligazioni sociali sorte fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto sociale – ai sensi dell’art. 2285 c.c. –, tuttavia l’art. 2290, comma 2, c.c. prevede che il recesso “deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato”. È, pertanto, legittima la cartella di pagamento con la quale l’Agenzia delle Entrate chiede al socio accomandatario di saldare un debito sociale sorto in annualità successive al recesso, se tale ultimo non è stato pubblicato secondo quanto previsto dall’art. 2290, comma 2, c.c.