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Il Tribunale di Roma, con Sentenza del 3 settembre 2020, n. 11887, ha affermato che le disposizioni previste dall’art. 2466 c.c., in tema di mancata esecuzione dei conferimenti, debbano trovare applicazione anche nel caso di inadempimento delle obbligazioni d’opera. Il Tribunale di Roma, con la Sentenza in commento, ha pertanto ritenuto non condivisibile la tesi per cui l’esecuzione del conferimento si avrebbe con la sola assunzione della corrispondente obbligazione e non con l’adempimento, stabilendo invece che risulta applicabile l’art. 2466 c.c. anche ai conferimenti d’opera, con conseguente esclusione del socio d’opera inadempiente. A favore dell’applicabilità della procedura di cui all’art. 2466 c.c. depone la ratio della previsione normativa, ispirata al bilanciamento dei principi dell’integralità e dell’effettività del capitale: ne consegue che il mancato rispetto della normativa di cui all’art. 2464 c.c. trova tutela per ogni tipologia di conferimento, ivi inclusa la prestazione d’opera o di servizi.