Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/03/2019 - La durata della pena accessoria prevista per la bancarotta fraudolenta deve essere commisurata a quella stabilita per la pena principale

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con le due Sentenze “gemelle” del 7 dicembre 2018, nn. 1963 e 1968, depositate il 16 gennaio 2019, in tema di bancarotta fraudolenta, ha stabilito che, ai fini della determinazione della durata della pena accessoria di cui all’art. 216, comma 4, l.f., ossia l’inabilitazione, per la durata di dieci anni, all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, deve trovare applicazione quanto previsto dell’art. 37 c.p. In particolare, poiché sulla base della sentenza n. 222/2018 della Corte Costituzionale che ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, la norma contenuta nell’ultimo comma dell’art. 216 l.f. deve essere letta nel senso che il termine di dieci anni ivi contenuto è da intendersi quale pena massima, la durata della pena accessoria de qua deve essere commisurata a quella stabilita per la pena principale. Si tratta, questa, di una conclusione che si discosta dalle indicazioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale sopra citata, sulla base delle quali la determinazione della durata della pena accessoria è rimessa alla discrezionalità del giudice, attraverso l’applicazione dei criteri previsti dall’art. 133 c.p.