Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/10/2020 - Rischio da “interferenza” e posizione di garanzia dei datori di lavoro coinvolti nelle attività di cantiere

argomento: News del mese - Diritto Penale

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 24 settembre 2020 (ud. 23 luglio 2020), n. 26583, ha ribadito che ciascuna impresa che collabori o sia presente (anche non contestualmente) nel cantiere temporaneo o mobile deve studiare le modalità di esecuzione del suo segmento di lavoro, prevedendo le aree di pericolo per la salute dei lavoratori, e dando precise disposizioni per evitare in modo assoluto qualsiasi infortunio, rispetto al quale la posizione di garanzia permane a carico di ciascun datore di lavoro, mediante la cooperazione nella prevenzione dei rischi generici derivanti dall'interferenza tra le diverse attività, rispetto ai quali la posizione di garanzia si estende a tutti i datori di lavoro ai quali siano riferibili le plurime attività coinvolte nel processo causale da cui ha tratto origine l'infortunio; il tutto mediante l'adeguato coordinamento, onde prevenire i rischi interferenziali, realizzato attraverso la figura del C.S.E. In particolare il coordinatore per la sicurezza ricopre una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica (datori di lavoro, dirigenti, preposti), a lui essendo attribuiti i compiti di realizzazione del piano prevenzionistico tendente proprio a regolare il rischio interferenziale, anche in relazione al susseguirsi di lavorazioni affidate ad imprese che non operino contemporaneamente.