Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/10/2020 - La rinuncia del socio al finanziamento non č sopravvenienza attiva e non si tassa

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza depositata il 24 settembre 2020, n. 20052, è intervenuta sul tema della rinuncia al finanziamento da parte dei soci di una società. I Supremi Giudici hanno affermato che la rinuncia dei soci a un finanziamento non può essere considerata alla stregua di una sopravvenienza attiva per la società, ai sensi dell’art. 88 TUIR. La Corte nell’ordinanza ha chiarito che “… la rinuncia al finanziamento da parte di un socio non genera una ripresa reddituale, ma ha solo evidenza patrimoniale, atteso che la liberazione della società dall’obbligo di restituzione del finanziamento per effetto di rinuncia del socio a tale credito produce per la società lo stesso effetto dell’apporto di capitale, non diversamente da un conferimento atipico, salvaguardando l’apporto patrimoniale senza una immediata ricaduta reddituale; stante la cointeressenza tra socio e società ai fini della sua patrimonializzazione, tale apporto non costituisce reddito di impresa, come diversamente avverrebbe nel caso in cui la remissione del debito provenisse da un terzo”.