Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/10/2020 - L'esonero contributivo per le aziende che non richiedono i trattamenti di cassa integrazione

argomento: News del mese - Diritto del Lavoro

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Con la circolare 18 settembre 2020 n. 105, l'INPS ha fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all'esonero contributivo previsto dall'art. 3 del D.L. n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) per le aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di cassa integrazione. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'ammontare dell'esonero è pari alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo. L’esonero non si applica nei confronti della Pubblica Amministrazione. L'esonero è fruibile entro il 31 dicembre 2020, a condizione che i datori non richiedano i nuovi interventi di integrazione salariale.