argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 31 agosto 2020, pubblicata in data 29 settembre 2020 n. 24264, ha stabilito che l’obbligo di forma scritta a pena di nullità per i contratti di servizi di investimento ex art. 23 d. lgs. n. 58/1998 si riferisce ai contratti quadro e non ai singoli ordini di investimento/disinvestimento impartiti dal cliente. La validità di tali ordini non è, infatti, soggetta a requisiti formali, salvo diversa previsione del contratto quadro.