Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/06/2019 - Annullato il provvedimento di convalida del sequestro preventivo delle quote detenute dal terzo nella società di comodo in quanto non rileva il nesso di pertinenzialità tra il reato e la persona estranea al reato

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza datata 11 dicembre 2018, n. 15073, depositata il 5 aprile 2019, è stata chiamata ad esprimersi in merito al nesso di pertinenzialità tra il reato di bancarotta fraudolenta e le quote detenute dal terzo nella società di comodo in seno alla quale erano confluiti – ante fallimento e con il solo scopo di proseguire l’attività sociale sotto altro nome – i beni di titolarità della società fallita. A tal proposito, la Suprema Corte ha affermato che, affinché si possa dare corso al sequestro preventivo delle quote di una società di comodo detenute da un soggetto terzo – estraneo al reato dell’imputato –, occorre che vi sia un collegamento strumentale tra il reato di bancarotta e il bene sequestrato, non rilevando, infatti, il collegamento tra il reato e la persona estranea al reato. Nel caso di specie, pertanto, la Corte di Cassazione ha affermato che il sequestro preventivo delle quote detenute dal figlio dell’imputato per bancarotta nella società di comodo non era giustificato e ha – quindi – annullato il decreto del Tribunale di convalida del sequestro.