Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/09/2020 - Finanziamento infruttifero tra società: è necessaria la forma scritta anche per il tasso zero

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 7 luglio 2020, n. 14051, ha affermato che le società sono obbligate a contabilizzare gli interessi attivi su un finanziamento infruttifero anche in assenza di contratto scritto; è onere del contribuente dimostrare l’infruttuosità del finanziamento ai fini dell’esenzione fiscale. Sebbene per i Giudici della Suprema Corte il contratto di mutuo non necessiti della forma scritta, sia le norme civilistiche (art. 1815 c.c.) che quelle fiscali (co. 5 dell'art. 89 del t.u.i.r) prevedono una presunzione legale di onerosità dello stesso contratto, che può essere superata solo tramite una prova particolarmente rigorosa della gratuità dell’operazione. Pertanto nessuna presunzione di onerosità può operare laddove le parti concordino l’applicazione di un saggio diverso da quello legale.