Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/09/2020 - Non assoggettata ad Iva la retrocessione delle rimanenze di magazzino alla scadenza dell’affitto d’azienda

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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Con l’ordinanza n. 14864 del 13 luglio 2020 la Corte di Cassazione, nell’accogliere il ricorso di un contribuente, ha stabilito che, allorquando l’azienda viene retrocessa al proprietario alla scadenza del contratto d’affitto, le rimanenze non possono essere assoggettate ad Iva, anche se le merci non risultano inserite nell’inventario. Le scorte di magazzino, infatti, restano in capo al concedente il quale trasferisce al conduttore soltanto il diritto personale a utilizzare il bene produttivo rappresentato dall’impresa: deve dunque escludersi che sussista un autonomo atto di cessione delle rimanenze assoggettabile a Iva. La circostanza che vada regolata in denaro la differenza fra le consistenze d’inventario all’inizio ed al termine della locazione è dettata dalla natura circolante dei beni, ma non integra una fattispecie negoziale autonoma dalla concessione in godimento dell’azienda. Alle medesime conclusioni era giunta la Cassazione con altra recente ordinanza n. 3415/2020.