Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/09/2020 - Revoca delle misure di accoglienza ove si sia ottenuto il permesso di soggiorno per motivi umanitari

argomento: News del mese - Diritto Amministrativo

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Il Consiglio di Stato, sez. III, nella Sentenza del 5 agosto 2020, n. 4948, si è occupato della revoca delle misure di accoglienza nell’ipotesi in cui si sia ottenuto il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Le misure di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale, rammenta il Collegio, sono disciplinate dalla direttiva 2013/33/UE, la cosiddetta “direttiva accoglienza”, che ha sostituito la precedente direttiva 2003/9/UE e che è stata recepita dal d.lgs. 142 del 2015, il c.d. decreto accoglienza. Il Consiglio di Stato ricorda, inoltre, che a mente della disciplina contenuta nel d.lgs. 142 del 2015 i destinatari del sistema di accoglienza sono gli stranieri non comunitari e gli apolidi, richiedenti protezione internazionale (ossia il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria) nel territorio nazionale, nonché i familiari inclusi nella domanda di protezione e che il richiedente deve essere accolto per il tempo necessario all’espletamento delle operazioni di identificazione, ove non completate precedentemente, alla verbalizzazione della domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari e all’avvio della procedura di esame della medesima domanda, nonché all’accertamento delle condizioni di salute. Dopo aver ripercorso i tratti salienti della disciplina contenuta nel decreto accoglienza, il Collegio ha chiarito che i richiedenti asilo possono beneficiare delle misure di accoglienza di primo livello solo per il tempo necessario per esaminare la domanda di protezione internazionale, dovendo, di conseguenza, l’autorità amministrativa disporre la cessazione della suddetta misura una volta che lo straniero abbia ottenuto il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Da ultimo, il Collegio ha inteso precisare che si tratta di una cessazione degli effetti delle misure di accoglienza, ex art. 14, co. 4, d.lgs. 142 del 2015, per il raggiungimento dello scopo voluto dal Legislatore, ovvero assicurare l’accoglienza per il tempo necessario all’esame della domanda di protezione internazionale, e non, invece, di revoca delle misure di accoglienza ai sensi dell’art. 23, revoca prevista per le ipotesi tipizzate di violazioni gravi, abbandono del centro, mancata presentazione all’audizione davanti all’organo di esame della domanda, etc.