Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/09/2020 - Il termine di decadenza di cui all’art. 4 L. n. 89/2001 decorre dalla definitività della decisione che conclude la fase di esecuzione o di ottemperanza eventualmente azionata dal creditore

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 21 luglio 2020 n.15501, ha statuito che, ai fini della decorrenza della decadenza del termine per la domanda di indennizzo a sensi della c.d. “Legge Pinto”, la fase di cognizione del processo che ha accertato l’indennizzo a carico dello Stato – debitore va considerata unitariamente alla conseguente fase esecutiva o di ottemperanza, senza necessità che quest’ultima venga iniziata entro i sei mesi dalla definitività della fase di cognizione, in quanto tale termine di decadenza decorre dalla definitività di quello esecutivo o di ottemperanza (quest’ultimo pienamente equiparabile all’esecutivo).