Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/09/2020 - Applicazione dell’art. 44, comma 1, l.f.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 16 maggio 2019, n. 7477, depositata in data 20 marzo 2020, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 44, co. 1, l.f., con particolare riguardo a quale debba essere il momento a partire dal quale sono inefficaci nei confronti della massa i pagamenti effettuati dal debitore. Nel caso in esame, una banca aveva ricevuto pagamenti in orario anteriore all’annotazione nel registro delle imprese della dichiarazione di fallimento sostenendo di non dover restituire le somme al fallimento; la Sentenza, rigettando il ricorso della banca e confermando il giudizio in appello, ha affermato che il momento dal quale opera l’inefficacia è l’ora zero del giorno in cui la sentenza di fallimento è iscritta presso il registro delle imprese.