Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/09/2020 - Cirio Bond: ammessa la negoziazione in contropartita

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

Articoli Correlati: Cirio Bond - negoziazione in contropartita - intermediario

La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 28 luglio 2020, n. 16127, ha affermato che la negoziazione in contropartita diretta è un servizio di investimento permesso all’intermediario. Nel caso de quo, gli investitori della Banca Popolare di Ancora contestavano alla medesima la mancata informativa sulla rischiosità dei titoli Cirio Bond acquistati nel febbraio del 2001. Nei primi due gradi di giudizio la contestazione veniva respinta. La Suprema Corte – confermando quanto previsto in primo e secondo grado – ha dichiarato inammissibile quanto richiesto dagli investitori, ricordando come ai sensi del D.lgs. 58/1998 l’onere per l’investitore «[…] il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificatamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare». Nel caso di specie, non è stata prodotta alcuna prova. Per ciò che concerne l’ipotesi di conflitto di interessi, la Corte di Cassazione ha evidenziato che «le operazioni in contropartita diretta, cioè di acquisto delle obbligazioni e successiva rivendita a quest'ultimo, non generano di per sé un conflitto di interessi» in quanto «la negoziazione in contropartita diretta costituisce uno dei servizi di investimento al cui esercizio l'intermediario è autorizzato».