Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/06/2020 - Se il concordato preventivo viene proposto dopo la scadenza fiscale nessuna attenuante per gli omessi versamenti.

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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Con Sentenza n. 17805 del 10 giugno 2020, la terza Sezione della Corte di Cassazione, ha statuito che, in caso di concordato preventivo proposto dopo la scadenza fiscale, non può essere riconosciuta nessuna attenuante per gli omessi versamenti. Per il Supremo Collegio la domanda di concordato preventivo, proposta dopo che sono spirati i termini per il pagamento delle imposte, non è causa di forza maggiore tale da giustificare l’inadempimento per il riconoscimento dell’attenuante ai fini della determinazione della pena per il reato di omesso versamento. In assenza della prova dell’effettiva impossibilità di adempiere alla data di scadenza, infatti, lo stato di crisi si presume comunque riconducibile alle scelte pregresse dell’imprenditore.