Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/06/2020 - Alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione pregiudiziale della compatibilità delle norme nazionali sulla figura professionale dei giudici di pace con il diritto dell’Unione europea

argomento: News del mese - Diritto Amministrativo

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Il Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. I, con la pronuncia del 1° giugno 2020, n. 363 ha sollevato le seguenti questioni pregiudiziali dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea; - se gli artt. 20, 21, 31,33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, le direttive n. 1999/70/Ce sul lavoro a tempo determinato (clausole 2 e 4), n. 1997/81/Ce sul lavoro a tempo parziale (clausola 4), n. 2003/88/Ce sull’orario di lavoro (art. 7), n. 2000/78/Ce [artt. 1, 2 comma 2 lett. a)] in tema di parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, ostino all’applicazione di una normativa nazionale, quale quella italiana di cui alla l. n. 374/91 e s.m. e d.lg. n. 92/2016 come costantemente interpretata dalla giurisprudenza, secondo cui i giudici di pace, quali giudici onorari, risultano oltre che non assimilati quanto a trattamento economico, assistenziale e previdenziale a quello dei giudici togati, completamente esclusi da ogni forma di tutela assistenziale e previdenziale garantita al lavoratore subordinato pubblico; - se i principi comunitari in tema autonomia e indipendenza della funzione giurisdizionale e, segnatamente, l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ostino all’applicazione di una normativa nazionale, quale quella italiana secondo cui i giudici di pace, quali giudici onorari, risultano oltre che non assimilati quanto a trattamento economico assistenziale e previdenziale a quello dei giudici togati, completamente esclusi da ogni forma di tutela assistenziale e previdenziale garantita al lavoratore subordinato pubblico; - se la clausola 5 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/Ce, osti all’applicazione di una normativa nazionale, quale quella italiana, secondo cui l’incarico a tempo determinato dei giudici di pace quali giudici onorari, originariamente fissato in 8 anni (quattro più quattro) possa essere sistematicamente prorogato di ulteriori 4 anni senza la previsione, in alternativa alla trasformazione in rapporto a tempo indeterminato, di alcuna sanzione effettiva e dissuasiva.