Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/06/2020 - Effetti della dichiarazione del fallimento del debitore esecutato sull’ordinanza di assegnazione e sull’opposizione agli atti esecutivi.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

Articoli Correlati: fallimento del debitore esecutato - ordinanza di assegnazione - opposizione agli atti esecutivi

La Corte di Cassazione, con Sentenza del 21 gennaio 2020, n. 10820, depositata il 5 giugno 2020, ha espresso il principio di diritto in base al quale il fallimento del debitore esecutato, dichiarato dopo l’ordinanza di assegnazione, pronunciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 553 c.p.c., e nelle more del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, non comporta la caducazione dell’ordinanza ovvero la cessazione ipso iure della materia del contendere nel giudizio di opposizione.