argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 4 marzo 2020, n. 10302, depositata il 29 maggio 2020, ha stabilito che, nell’ipotesi di trasformazione regressiva di una società commerciale come una società a responsabilità limitata in una società non commerciale come una società semplice, la cancellazione della società trasformata dalla sezione ordinaria del Registro delle imprese (e la conseguente iscrizione nella sezione speciale) fa decorrere il termine annuale ai fini della dichiarazione di fallimento. Qualora, però, nonostante la trasformazione, la società trasformata prosegua l’attività commerciale (in violazione al limite imposto dall’art. 2249 c.c.), questa assumerà le vesti di società di persone irregolare e il termine annuale citato decorrerà dal momento in cui l’effettiva cessazione dell’attività avrà luogo e verrà esternata ai terzi.