Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/06/2020 - Esclusione dall’attivo fallimentare dello stipendio del fallito nei limiti di quanto effettivamente occorre per il mantenimento al medesimo ed alla sua famiglia.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 14 febbraio 2020, n. 11185, depositata l’11 giugno 2020, ha chiarito che l’art. 46 l.f. esclude gli stipendi del fallito dall’attivo fallimentare, nella misura necessaria al mantenimento di quest’ultimo e della sua famiglia. Questo rappresenta un vero e proprio diritto del fallito e dei suoi familiari, ma il suo riconoscimento non è automatico, in quanto sottoposto al vaglio del giudice delegato (il quale verifica la sussistenza dei presupposti e liquida il relativo importo). Pertanto, qualora il fallito abbia altri mezzi di sussistenza, utili al mantenimento del medesimo e della sua famiglia, lo stipendio del fallito potrà non essere escluso dall’attivo fallimentare.