Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/06/2020 - La “girata” in caso di pegno su di un credito non è rilevante per costituire un titolo di credito.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

Articoli Correlati: pegno - fondo di investimento - insinuazione al passivo

La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 14 febbraio 2020, n. 11177, depositata l’11 giugno 2020, ha precisato il principio di diritto in base al quale la partecipazione ad un fondo comune di investimento, in assenza di un certificato individuale, autonomo e separato, non costituisce un titolo di credito nei confronti del fondo in parola, bensì un mero credito (rappresentato dall’obbligo della società di investimento di gestione del fondo e di restituzione del valore delle quote di partecipazione). Pertanto, nel caso di richiesta di ammissione al passivo, questa potrà avvenire solo in via chirografaria, anziché privilegiata, se tale credito deriva da un certificato rappresentativo della quota di partecipazione ad un fondo comune di investimento, sul quale è stato costituito un pegno mediante mera “girata” (e quindi non rispettando la norma di cui all’art. 2800 c.c.).