Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/06/2020 - Rilevano i guadagni nella bancarotta fraudolenta post fallimentare.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 24 gennaio 2020, n. 15650, ha fornito chiarimenti in tema di bancarotta fraudolenta post fallimentare, precisando che per verificare la sussistenza del reato il giudice deve distinguere i profitti dai ricavi, perché solo i primi – se trattenuti dal fallito – rilevano penalmente. La Suprema Corte afferma che dai ricavi devono essere detratti i costi di gestione dell’attività, la cui natura ed entità deve essere dimostrata dal fallito, e devono considerarsi distratte le somme che eccedono l’importo stabilito dal giudice delegato – o in mancanza dal giudice penale – necessario al mantenimento del fallito e della propria famiglia.