Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/06/2020 - Il contratto di associazione in partecipazione può essere risolto per inadempimento.

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 3 giugno 2020, n. 10496 ha affermato che il contratto di associazione in partecipazione può essere risolto per inadempimento nel caso in cui l’associante ometta di destinare all’impresa l’apporto dell’associato, oppure qualora vengano eseguiti ingenti prelievi di somme dall’impresa per far fronte ad esigenze personali oppure si ometta di esibire all’associato i documenti contabili ed il rendiconto dell’associazione. La Suprema Corte, nel pervenire a tale decisione, ha dapprima evidenziato la sinallagmaticità del contratto di associazione in partecipazione, nel quale all’obbligazione in capo all’associato di fornire un apporto a favore dell’associante corrisponde la controprestazione dell’associante di attribuire all’associato una quota degli utili risultanti dall’impresa o dall’affare che ne forma oggetto. Da tale aspetto dell’accordo scaturisce l’applicabilità della disciplina generale della risoluzione del contratto per inadempimento. La Suprema Corte, nel caso di specie, ha confermato la risoluzione del contratto per inadempimento, in quanto l’associante non aveva destinato all’impresa l’apporto dell’associato ed aveva compiuto indebiti prelievi di somme dell’associazione per far fronte ad esigenze personali.