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La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 13 maggio 2020 (c.c. del 19 febbraio 2020), n. 14763, ha ricordato – sulla scorta anche di quanto affermato dalla Consulta con sentenza 35/2018 – che la fattispecie di cui all’art. 10 quater d.lgs. 74/2000 è del tutto peculiare rispetto agli altri delitti in materia di omesso versamento delle imposte in ragione della componente decettiva o di frode che la connota, cosicché il disvalore della condotta consiste nella redazione di un documento ideologicamente falso mediante l’abusivo utilizzo dell’istituto della compensazione in materia tributaria di cui all’art. 17 d.lgs. 241/1997; l’eventuale abusività della compensazione – che non è immediatamente percepibile dall’amministrazione finanziaria, emergendo soltanto ove gli organi competenti accertino l’insussistenza o la non spettanza del credito portato in compensazione – rappresenta l’elemento caratterizzante e indice di maggior disvalore della condotta incriminata dall’art. 10 quater d.lgs. 74/2000. Ne consegue, secondo la Cassazione, che la soglia di rilevanza penale – come modificata nel 2015 – non va riferita alle sole imposte sui redditi o sul valore aggiunto non versate per effetto dell’indebita compensazione, «bensì all’ammontare dei crediti non spettanti o inesistenti indebitamente utilizzati in compensazione» in ragione della ratio della fattispecie, volta a tutelare l’interesse erariale alla riscossione dei tributi.