Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

29/05/2020 - Basta una fattura per i reati previsti dagli articoli 10 e 11 del D.lgs. n. 74 del 2000.

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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Il rinvenimento di una copia della fattura emessa presso il terzo destinatario dell’atto può far desumere che il mancato rinvenimento dell’altra copia presso l’emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento. Tale principio di diritto è stato ribadito dalla Corte di Cassazione (Sez. 3 pen.) con la sentenza n. 14218/2020, depositata il 12 maggio. Gli Ermellini, con la sentenza in commento, chiariscono che - «sia il Tribunale che la Corte di appello hanno valorizzato la circostanza che, con riferimento a quegli anni, sono state rinvenute presso i clienti della ditta di P. delle fatture attestanti lo svolgimento dell’attività di impresa, per cui, in maniera non illogica, il mancato rinvenimento della documentazione contabile è stato ricollegato non a un comportamento colposo, ma a una iniziativa dolosa, preordinata a sottrarre i libri contabili al fine di celare l’evasione fiscale, dovendosi in tal senso richiamare la condivisa affermazione della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Rv. 274862), secondo cui, in tema di reati tributari, poiché la fattura deve essere emessa in duplice esemplare, il rinvenimento di uno di essi presso il terzo destinatario dell’atto può far desumere che il mancato rinvenimento dell’altra copia presso l’emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento». Inoltre, «tramite controlli bancari e documentali, di cui è stato dato conto soprattutto nella sentenza di primo grado, è stato accertato che P. ha utilizzato somme ricavate dall’attività di impresa per acquistare degli immobili che sono stati poi intestati al figlio G. e alla moglie M. E.».