Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

29/05/2020 - Limiti al potere di disposizione del Comune sulle servitų di uso pubblico su area privata

argomento: News del mese - Diritto Amministrativo

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Il Consiglio di Stato, sez. II, con la sentenza del 12 maggio 2020, n. 2999, con riguardo ad una servitù di uso pubblico su di un’area privata (nel caso oggetto della pronuncia un’area privata condominiale adibita a verde pubblico sulla quale si affaccia un bar i cui locali sono parte del condominio), ha affermato che l’amministrazione comunale, titolare di una servitù di uso pubblico su di un’area privata, può su di essa esercitare i soli poteri che siano rivolti a garantire e disciplinare l’uso generale da parte della collettività, nell’ambito del pubblico interesse giustificativo della servitù medesima, e che pertanto, ove non sia espressamente consentito dal titolo, il Comune medesimo non può concedere al singolo condomino (proprietario del bar) usi eccezionali e particolari su porzioni di tale immobile (costruzione di una tettoia sull’area privata per realizzare un dehor). Il Collegio ha evidenziato che la concessione di un uso esclusivo a un terzo del bene privato “funzionalizzato” ai sensi dell’art. 825 c.c. all’uso pubblico, violerebbe l’utilizzo del bene uti cives da parte dell’intera comunità di cui il Comune - nella specie - è il soggetto esponenziale nonché garante dei relativi diritti e interessi. Allo stesso tempo il Comune, disponendo a favore di un singolo il godimento in via esclusiva del bene di cui non è integralmente titolare ma in ordine al quale esercita unicamente un diritto parziario finalizzato al perseguimento del pubblico interesse, violerebbe anche certamente il pur funzionalizzato diritto di proprietà di cui il privato è titolare, infrangendo in tal modo la regula iuris di diritto comune - ma valida anche in diritto pubblico - per cui “nemo plus iuris in alium transferre potest, quam ipse habet” (D. 50.17.54 – Ulpianus, Liber XLVI, Ad edictum).