Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

29/05/2020 - Prededuzione esclusa se il professionista condivide l’atto di frode.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 5 marzo 2020, n. 9027, depositata in data 15 maggio 2020, ha affermato che è esclusa la prededuzione al credito del professionista che ha partecipato al compimento di atti di frode nella procedura di concordato, con conseguente revoca dell’ammissione e dichiarazione di fallimento. La Suprema Corte, ribadendo quanto già affermato con precedente pronuncia n. 3218/2017, precisa che determinante per l’esclusione della prededuzione, più della mancanza di utilità per la procedura della prestazione resa, è la condivisione dell’atto di frode. Inoltre, la Conte di Cassazione chiarisce che l’ammissione di un professionista in prededuzione non comporta in automatico un provvedimento analogo nei confronti della domanda presentata da un altro professionista.