argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 17 aprile 2020, n. 7904, respingendo il ricorso proposto dal professionista di un fallimento avverso il decreto di liquidazione del proprio compenso, ha affermato che non opera la retroattività dell’art. 13 bis delle Legge n. 247 del 2012 in presenza di una convenzione stipulata anteriormente con una procedura fallimentare. La Suprema Corte, in particolare, ha chiarito che la presenza di una valida convenzione fra le parti sull’entità dell’onorario preclude al professionista di pretendere ulteriori somme risultanti da una sentenza – emessa a favore della procedura – di condanna della parte soccombente alle spese di lite.